Disciplina
della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidali
(testo approvato in via definitiva dalla
Camera dei deputati il 26 luglio 2005)
Legge 17 agosto 2005 n.173
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005
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(A
cura di Fabrizio Perotti,
VIP DHS Club dal 2001 e adesso con la qualifica di Chief
Executive Director) |
Si è ritenuto opportuno creare questa pagina per contribuire a
fare chiarezza tra le tante persone che, non conoscendo ancora
minimamente l'opportunità di lavoro offerta dal DHSC ai Privati,
potrebbero inizialmente porsi delle domande circa la legittimità
del lavoro stesso.
Più sotto, ogni singolo articolo del testo di legge in
questione, verrà confrontato con i fatti incontrovertibili
che costituiscono la realtà del DHSC.
Premessa:
- Il DHSC (Discount
Home Shoppers' Club, Inc.) è una Società legittimamente
costituita e presente sul mercato internazionale sin dal 1997, con
Sede legale ed operativa negli Stati Uniti d'America, Paese in cui
severe leggi in materia di tutela del consumatore, relativamente
allo stesso argomento trattato in questa pagina, esistono già da
parecchi anni.
Chi lo desidera può vedere il "Reliability Report" (Rapporto
di Affidabilità) del DHS Club, emesso dal "Better Business
Bureau", rispettato organismo indipendente americano che opera
in difesa dei Consumatori, strettamente collegato alla Federal Trade
Commission (http://www.ftc.gov/ftc/consumer/home.html),
ente governativo americano che con grande autorevolezza, tutela sia
i consumatori che le Aziende da qualsiasi tipo di pratica
commerciale illegittima o fraudolenta.
- Il DHSC offre un'adesione gratuita ad un organizzazione
di consumatori per permettere di risparmiare tempo e denaro a
chiunque lo desideri, acquistando presso le centinaia di aziende
internazionali inserite all'interno del Centro Commerciale Online
ClubShop Mall. I Membri che successivamente desiderassero abbonarsi
ai Servizi Erogati dall'Azienda saranno liberi di farlo in qualsiasi
momento. Dal 1997 ad oggi oltre 3 milioni di persone da tutto il
mondo si sono iscritte al DHSC.
Per quanto riguarda il presente testo di legge, riteniamo che
contribuisca sufficientemente a tutelare la nostra categoria sia in
quanto consumatori sia in quanto Professionisti di Network Marketing
serio ed innovativo.
Sicuramente si tratta di un positivo passo avanti anche in Italia e
pensiamo che possa contribuire in futuro a far sparire migliaia di
estemporanee iniziative poco serie e truffe varie che da sempre
danneggiano questo settore del marketing, dando di conseguenza
maggior credibilità "certificata" a chi come il DHSC,
continuerà ad operare seriamente nell'industria del Network
Marketing di ultima generazione.
Anzi, crediamo che se non fosse per le lungaggini burocratiche che
ciò inevitabilmente comporterebbe, il legislatore farebbe bene ad
aggiungere al testo di legge, proprio una sorta di certificazione
che tuteli le Aziende legittime presenti sul mercato e di
conseguenza i consumatori che dovessero decidere un giorno di
lavorare con esse.
Questo per evitare la contropartita negativa che questa legge
probabilmente porterà con sè, poichè andrà a creare ancora
maggior diffidenza nelle persone che, totalmente disinformate (o
male informate) o confuse, avranno timore d'incappare in qualcuna
delle sanzioni previste da questa legge e quindi, "a scanso di
equivoci" preferiranno rinunciare ad iniziare la propria
attività lavorativa in seno al DHS Club.
Un grosso danno per queste persone "poco attente" che
si sarebbe forse potuto evitare con una legge più completa sotto
questo punto di vista
Vediamo ora nel dettaglio i commenti ai vari articoli:
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Articoli della Legge
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Fatti e Realtà DHSC
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ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali,
di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a
domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione,
promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi
di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese
esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese",
l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di
cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta,
alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione
di beni immobili.
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ART. 1.
a) Non applicabile al nostro caso poichè i Soci DHSC lavorano
alla propria attività esclusivamente dal proprio domicilio,
eventualmente presso aziende, ma assolutamente mai al domicilio del
privato consumatore finale.
b) idem
c) idem
2. Non applicabile
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ART. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio)
1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni
vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi
offerti.
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ART. 2.
1. Non applicabile per le stesse ragioni di cui sopra
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ART. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio,
con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del
possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può
essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto
di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione può essere altresí esercitata,
senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti
che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più
imprese.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere
occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da
tale attività, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo
44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
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ART. 3.
1. Non applicabile per le stesse ragioni di cui sopra
2. Idem
3. Idem
4. Idem (n.b.: indipendentemente da questa legge è sempre
consigliabile per tutti i collaboratori DHSC, interpellare il
proprio consulente fiscale in materia di dichiarazione dei redditi)
5. Idem (n.b.: indipendentemente da questa legge è sempre
consigliabile per tutti i collaboratori DHSC, interpellare il
proprio consulente in materia di previdenza)
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ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla
vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di
subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di
lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta.
All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli
accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico
deve essere provato per iscritto e può essere liberamente
rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto
dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto
di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei
diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di
subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di
recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando
all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In
tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i
beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e
l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei
materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente
pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei
materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio
non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni
commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione
dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua
attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un
campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente,
dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari
all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati
al volume dell'attività svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il
tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è
ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3,
all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso
riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi
causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di
restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo
relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti
in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi
alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite
dall'impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei
danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto
alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo
espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il
corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto
regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere
sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio
senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni
sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La
misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono
essere stabilite per iscritto.
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ART. 4.
Relativo alla vendita diretta a domicilio quindi non applicabile
al nostro caso. Però è bene notare come questo articolo, diretto a
tutelare la persona, legittima ulteriormente il DHS Club
specialmente per quanto riguarda i seguenti articoli:
2. I
Termini Ufficiali dell'accordo di collaborazione per i nostri
Membri VIP, includono ampiamente quando richiesto da questo comma.
3. I
Termini Ufficiali dell'accordo di collaborazione per i nostri
Membri VIP, includono ampiamente quando richiesto da questo comma.
Da sottolineare che tutti i Soci e/o Collaboratori DHSC possono
cancellare qualsiasi tipo di iscrizione fatta, direttamente e senza
alcun preavviso, con effetto immediato e senza neanche la necessità
di inviare una raccomandata. Inoltre per i servizi a pagamento,
anzichè solo 10 giorni a disposizione, per venire rimborsato al
100% di qualsiasi quota pagata, è sufficiente che il Socio DHSC
cancelli il suo abbonamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
4. Con il DHSC nessuno ha alcun obbligo di acquisto. Però anche
in questo caso è utile vedere come anche questo articolo a tutela
della Persona, legittimi ulteriormente il DHSC, soprattutto per
quanto riguarda I Soci che decidono di sottoscrivere
l'abbonamento ai servizi di Business inclusi nel ClubAdvantage:
a) non esiste quest'obbligo nel DHSC
b) L'eventuale abbonamento ai servizi di Business "ClubAdvantage"
che i soci possono decidere di sottoscrivere, è strettamente
inerente all'attività commerciale svolta e ad uso esclusivo della
stessa. Inoltre data l'esiguità della quota di abbonamento sia in
assoluto che in rapporto all'elevato valore e contenuto tecnologico
dei servizi erogati con l'abbonamento stesso, tali servizi rientrano
ampiamente in quanto stabilito dal presente comma.
6. I Soci DHSC sono tutelati in maniera ancor maggiore rispetto a
quanto stabilito da questo comma. Infatti oltre al normale diritto
di recesso, hanno diritto al rimborso del 100% entro 72 ore
dall'avvenuta cancellazione, di qualsiasi quota pagata.
7. Vale anche per i soci DHSC
8. Vale anche per i soci DHSC
9. Vale anche per i soci DHSC
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ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e
di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario
dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi
soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere
la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso
altri componenti la struttura.
2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di
tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo,
"catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità
di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre
persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito
previo il pagamento di un corrispettivo.
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ART. 5.
1. Il Lavoro dei collaboratori di Marketing DHSC è fondato su
quanto appreso nel corso di formazione professionale incluso
nell'abbonamento ClubAdvantage, il cui unico scopo è quello di
consentire a tutti i soci abbonati, di ottenere nel corso del
tempo, direttamente o attraverso altri componenti la struttura, i
massimi risultati di vendita relativamente a tutti i prodotti e
servizi offerti dalle centinaia di Aziende partners del DHSC e dal
DHSC stesso.
2. Non applicabile al DHSC, la cui iscrizione come soci è
completamente gratuita e libera da vincoli.
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ART. 6.
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una
operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente
la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di
restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora
vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo
originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al
pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione
per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o
ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di
credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di
rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di
acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la
struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali
didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e
necessari alla attività commerciale in questione e comunque non
proporzionati al volume dell'attività svolta.
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ART. 6.
a) I soci DHSC oltre a non avere assolutamente alcun obbligo di
acquisto beneficiano della garanzia incondizionata "30 giorni
soddisfatti o rimborsati". Quindi ancora una volta vengono
tutelati in maniera ancora maggiore di quanto richiesto dalla legge.
b) Al socio DHSC non è assolutamente richiesta alcuna somma di
denaro o altro per potersi iscrivere. Anche il Socio che avesse
sottoscritto l'abbonamento ai servizi ClubAdvantage e che
dovesse decidere di cancellare l'abbonamento stesso, può ritornare
alla condizione precedente di socio, senza dover pagare nulla.
c) Come già ampiamente spiegato non esiste alcun obbligo di
questo o altro tipo.
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ART. 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le
operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di
carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire,
associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al
medesimo articolo, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione
accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di
cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro. |
ART. 7.
Alla luce dei fatti sopra esposti e facilmente verificabili da
chiunque in qualsiasi momento, è evidente che per quanto riguarda
l'aspetto legale i soci DHSC possono essere certi di essere parte di
un'organizzazione assolutamente legittima, integra, onesta e
trasparente.
Le giuste sanzioni incluse nel
presente testo di legge, si ritiene vadano a maggior tutela non solo
del consumatore, ma anche di chi da anni opera sul mercato
rispettando non solo la legge, ma soprattutto la dignità, i sogni e
le ambizioni di milioni di persone in tutto il mondo, offrendo una
concreta opportunità di lavoro serio, remunerativo e fruibile da
tutti, nessuno escluso.
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